Ripristino balconi - la ripartizione delle spese


Una delle tipologie di intervento maggiormente ricorrente sui fabbricati è il ripristino dei balconi.

Tale tipologia manutentiva causa spesso dubbi interpretativi, e quindi litigi e contenziosi, relativamente alla competenza e ripartizione delle spese necessarie.
Se il ripristino della facciata, bene comune e oggetto di godimento da parte di tutti i condomini non suscettibile di frazionamento o distinzioni, rappresenta un caso di facile soluzione applicando la tabella millesimale condominiale, discorso diverso e più complesso riguarda i balconi.

Comunemente si sono sempre considerati come proiezione orizzontale (verso l'esterno) della proprietà e quindi le spese riguardanti il loro ripristino sono sempre state attribuite al proprietario del relativo appartamento.
L'evoluzione giurisprudenziale, supportata da sentenze della Corte di Cassazione, ha in parte rivoluzionato questa convinzione determinando che i balconi sono sì una prioiezione verso l'esterno della proprietà, ma siano anche inerenti la facciata di cui fanno parte. Quindi parti comuni.

Sulla scorta di ciò competono al proprietario del medesimo le spese per il ripristino del pavimento, dell'impermeabilizzazione e della soletta del medesimo e della parte interna del parapetto (se in muratura). Sono di competenza comune tutte le altre  spese per interventi eseguiti su parti esterne di tali aggetti che interagiscono con la facciata e che concorrono a determinarne l'aspetto architettonico ed armonico e che determinano un bene comune dell'edificio (ad esempio i fregi in certi antichi palazzi).

Vengono altresì considerati parti comuni dell'edificio i frontalini dei balconi che, secondo l'orientamento prevalente, costituiscono proiezione esterna della facciata. Discorso più complicato per quanto riguarda i sottobalconi; la Giurisprundenza vorrebbe fossero di competenza del proprietario del balcone e del proprietario dell'appartamento sottostante. Recenti disposizioni hanno semplificato la questione rendendo di competenza il sottobalcone a tutti i condomini in quanto prevarrebbe la tesi che tali elementi appartengono alla facciata e costituiscono parte comune della medesima.

Per quanto riguarda i lastrici solari e le terrazze a livello, si rimanda a quanto disposto dall'art.1126 del Codice Civile.

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