In vigore la manutenzione straordinaria senza DIA

È entrata in vigore il 26 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto-legge 40/2010 che, tra l'altro, introduce la procedura di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (che non incidano sulle strutture degli edifici) senza la presentazione della DIA.
Viene quindi modificato l'art.6 del Testo Unico dell'edilizia (DPR.380/01) consentendo al proprietario di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune - prima dell'inizio dei lavori - una comunicazione con allegata la necessaria relazione tecnica e progetto redatti e firmati da un tecnico abilitato, senza dover attendere i 30 giorni previsti per Legge.
Alla Comunicazione devono però essere allegate le eventuali ulteriori autorizzazioni relative a vincoli sovraordinati (Paesaggistico, Idrogeologico, etc...), i dati dell’impresa che realizzerà i lavori (DURC, etc..) e la dichiarazione del tecnico (vera novità!) di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Il tecnico deve poi asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Sanzioni: Sanzione pecuniaria di 258,00 euro in mancanza della Comunicazione che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente a lavori iniziati.
Estensioni: Tale provvedimento è esteso anche a: Opere temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari - fotovoltaici - termici, senza serbatoio di accumulo esterno a servizio degli edifici al di fuori dei centri storici. Aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Rimangono fattibili senza titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola e le serre mobili stagionali.
Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Al termine dei lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere presentati gli Atti di aggiornamento catastali.
La nuova procedura si applica su tutto il territorio nazionale.

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